Art. 2.
(Attività professionale).

      1. Formano oggetto della professione di perito agrario le seguenti attività:

          a) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie, boschive e zootecniche, di aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie, nonché di aziende di lavorazione e commercializzazione di prodotti agrari, boschivi e zootecnici, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente delle medesime aziende;

 

Pag. 8

          b) la progettazione, la direzione, la redazione dei piani di sicurezza, il rilascio di idoneità statica ed il collaudo di opere di miglioramenti fondiari boschivi e agrituristici, e di trasformazione di prodotti agrari e boschivi e relative costruzioni, in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dai fondi;

          c) la misura, la stima, la divisione dei fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie, boschive e zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari;

          d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento relativi sia al catasto terreni che al catasto urbano;

          e) la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi;

          f) la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari;

          g) la valutazione dei danni alle colture, al patrimonio zootecnico e alle strutture ed impianti arborei, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari, boschivi e zootecnici, nonché le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;

          h) la progettazione, la direzione e la manutenzione di parchi e giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane, nonché la programmazione e gestione del territorio e dell'ambiente;

          i) le rotazioni agrarie;

          l) la curatela di aziende agrarie, boschive e zootecniche;

          m) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, la tracciabilità dei prodotti agroalimentari, i controlli analitici e di qualità per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri;

          n) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate;

          o) la progettazione e la direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agricolo aziendale;

 

Pag. 9

          p) le attività tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione ed alla liquidazione degli usi civici;

          q) l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati;

          r) le attribuzioni derivanti da altre leggi;

          s) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni, corso di laurea o esame di abilitazione specifico;

          t) l'esercizio di stipulare contratti di affitto e comodato tra le parti in applicazione della legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni;

      u) l'esercizio di redigere processi verbali di tentativi di conciliazione tra le parti in sostituzione di quanto previsto dall'articolo 46 della citata legge n. 203 del 1982.